L’estradizione suppletiva e la riestradizione sono segmenti procedurali che permettono la collaborazione tra Stati, successivamente alla consegna dell’estradando allo Stato richiedente, ed hanno la finalità di garantire il rispetto del principio di specialità. Lo Stato italiano riconosce l’estradando quale soggetto titolare di diritti, di talché il nostro ordinamento prevede https://comerimuovererednoticeint97406.blogdeazar.com/28718595/reato-di-detenzione-e-spaccio-di-sostanze-stupefacenti-for-dummies